Home > Blog > Come applicare correttamente la marca da bollo sulle fatture?
La marca da bollo è un tributo alternativo dell’IVA e viene applicata per le fatture emesse senza addebito IVA, il suo costo è di 2,00 euro qualora sia dovuta. Sulle fatture con importi superiori ai 77,47 euro la marca da bollo viene applicata sia che esse siano in formato cartaceo sia che esse siano in formato cartaceo.
Se le fatture presentano in contemporanea importi soggetti ad IVA ed importi non soggetti, la marca da bollo va applicata so0lo qualora gli importi non soggetti ad IVA siano superiori a 77,47 euro. La marca da bollo non va mai applicata per gli importi riportati inferiori alla soglia di 77,47 euro.
Ma come si applica nel concreto e nel pratico la marca da bollo? Scendiamo nel dettaglio per analizzare i casi dove si applica, come applicarla, eventuali sanzioni per il non corretto utilizzo.
Casi in cui si applica la marca da bollo
La marca da bollo è a carico del debitore come regola anche l’art. 1199 c.c. Tuttavia , il pagamento dell’imposta ed eventuali sanzioni amministrative riguardano entrambe le parti coinvolte, ovvero, sia chi emette la fattura e sia chi la riceva non applicando correttamente la marca da bollo.
Qualora in una fattura dovesse mancare la marca da bollo, il destinatario che la riceve si mette al riparo da possibili provvedimenti solo se entro un tempo massimo di 15 giorni, presenta la stessa all’Agenzia delle Entrate provvedendo a pagare la sola imposta. Così facendo, la sanzione prevista interesserà soltanto colui che doveva applicare prima l’imposta.
Per una corretta applicazione, è bene ricordare che la marca da bollo deve trovarsi sulla copia originale della fattura consegnata al cliente, sulle eventuali altre copie, basterà che sia riportata la dicitura “imposta di bollo assoluta sull’originale”.
Altro passaggio da non sottovalutare è il costo “variabile” della marca da bollo. Essa se è a carico del cliente, l’importo deve essere indicato in fattura tra le operazioni escluse dalla base imponibile dell’IVA. Se è carico del fornitore, l’importo della marca da bollo non deve essere specificato in fattura.
Casi in cui non si applica
Grazie all’applicazione del principio di alternatività, sono esenti dall’applicazione della marca da bollo:
- Fatture, note di credito e/o addebito, documenti simili che riguardano operazioni soggette ad IVA;
- Fatture riguardanti operazioni non imponibili relative ad esportazioni merci ed a cessioni intracomunitarie di beni
- Fatture soggette al reverse change e cessione dei rottami
Restano quindi soggette all’applicazione di marca da bollo, tutte le operazioni fuori campo IVA per mancanza di presupposto soggettivo, oggettivo o territoriale, operazioni escluse dalla base dell’imponibile dell’IVA, quelle esenti da IVA, operazioni non imponibili in quanto effettuate in operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionale e connessi agli scambi internazionali ed infine operazioni effettuate da soggetti passivi che usufruiscono del nuovo regime dei minimi e del regime forfettario.
Sanzioni che si applicano
In caso di omissione della marca da bollo o del mancato contrassegno telematico di assolvimento della marca da bollo con data posteriore a quella di emissione della fattura, si va inevitabilmente incontro al pagamento di sanzioni.
Per ogni singola fattura irregolare, l’importo della sanzione è pari al doppio o al quintuplo dell’imposta, oppure della maggiore imposta evasa. Sulle fatture cartacee la marca da bollo va assolta tramite l’acquisto del contrassegno telematico comprato in tabaccheria.
Per le fatture elettroniche invece, è ovvio che la marca da bollo vada assolta in maniera virtuale attraverso il versamento con il modello F24. In ambedue i casi, la marca da bollo resta detraibile ai fini IRPEF se si può considerare accessoria al costo principale.
Marca da bollo e fatturazione elettronica
Dal 1° gennaio 2019 sono cambiate le modalità di pagamento delle imposte di bollo, come annunciato tramite comunicazione ufficiale, dal Ministero dell’Economia e Finanza.
Infatti, al termine di ogni trimestre l’Agenzia delle Entrate rende noto l’ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio. Con questi dati, sul sito dell’Agenzia metterà a disposizione all’interno del proprio sito per permettere di pagare l’imposta di bollo con addebito su conto corrente bancario oppure utilizzando il modello F24.
La verifica della corretta annotazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo già in fase di ricezione della fattura, spetterà all’Agenzia delle Entrate tramite controllo automatico come prevede il Decreto Semplificazioni.