Home > Blog > Imposta di bollo su fatture elettroniche: come effettuare il versamento?
Non è prevista nessuna sospensione per il versamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre con importo pari o superiore a 250 euro, in scadenza oggi 20 aprile. Possibilità di effettuare invece il versamento entro la data del 20 luglio, nel caso di importo inferiore al tetto massimo di 250 euro.
E’ quanto stabilito dalla nuova disposizione introdotta dall'art. 26 del Decreto liquidità, che allo scopo di ridurre e semplificare gli adempimenti dei contribuenti, ha modificato il comma 1-bis dell’art. 17 del DL 124/2019, e ha stabilito le modalità a cui fare riferimento per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche possa essere.
Si ricorda che l’imposta di bollo è dovuta sulle operazioni in generale non assoggettate ad Iva se di ammontare superiore a 77,47 euro, e si applica su operazioni escluse dall’applicazione dell’IVA, operazione esenti, operazioni fuori campo IVA per carenza del presupposto soggettivo, oggettivo o territoriale, operazioni non imponibili relative a operazioni assimilate alle esportazioni, ai servizi internazionali, cessioni agli esportatori abituali o esportazioni indirette. Infine, per le fatture dei regimi minimi e le fatture a regime forfettario che non comportano addebito IVA.
All'interno dell'area riservata del soggetto passivo I.V.A. sul sito dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione “Fatture e Corrispettivi”, è presente il servizio per verificare l'ammontare complessivo dell'imposta di bollo dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio (SdI).
Il pagamento dell'imposta può essere effettuato mediante il servizio presente nell’area riservata di cui si legge nelle righe precedenti, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate.
I codici tributo istituiti con la risoluzione n. 42/E/2019, differenziati in relazione al trimestre di competenza, sono:
- 2521 per il primo trimestre
- 2522 per il secondo trimestre
- 2523 per il terzo trimestre
- 2524 per il quarto trimestre
Titolari di partita IVA
Per quanto concerne i titolari di partita Iva non obbligati alla fattura elettronica come lo sono i contribuenti del regime forfettario 2020, possono avvalersi dell’imposta di bollo virtuale sulle fatture cartacee, optando per questa scelta, si è tenuti alla presentazione della dichiarazione contenente il numero degli atti e documenti emessi, distinti per voce di tariffa, utilizzando il nuovo modello di autorizzazione bollo virtuale.
La dichiarazione va presentata all’Agenzia delle Entrate tramite invio telematico, l’operazione può essere svolta in prima persona nel caso si sia in possesso dell’apposito PIN per accedere ai servizi telematici Fisconline o Entratel, altrimenti facendo svolgere l’operazione da un intermediario autorizzato in possesso delle credenziali richieste.
Il modello di bollo 2020 deve essere utilizzato anche nel caso di comunicazione dell’eventuale rinuncia dell’autorizzazione, oppure per adoperare rettifica o integrare, una dichiarazione che era stata già presentata.
Casi di omissione o tardivo versamento
Secondo quanto stabilità dal decreto Fiscale 2020 bollo fatture elettroniche, che cosa succede nel caso si verifichino delle omissioni, ritardi nel versamento, oppure lo stesso venga ritenuto insufficiente?
In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del bollo sulle fatture elettroniche inviate tramite Sistema di Interscambio, l’Agenzia delle Entrate provvederà a comunicare oltre all’ammontare dell’imposta dovuta da versare anche le relative sanzioni per il tardivo versamento e degli interessi.
Se il contribuente non provvederà quindi ad effettuare in maniera completa o anche solo in parte il versamento imposto entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, l’ufficio dell’Agenzia seguirà all’iscrizione a ruolo degli importi non versati.